PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Diritto all'oblio dei soggetti sottoposti a procedimento penale).

      1. Sono vietati la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, anche telematico, compresi i metadati presenti nel linguaggio HTML utilizzati per fornire informazioni sulle pagine internet agli utenti o ai motori di ricerca, di atti relativi a un procedimento penale, anche se archiviato, e delle informazioni anche indirettamente connesse ai fatti che hanno formato oggetto dello stesso, nonché il trattamento dei dati giudiziari definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo che, dal passaggio in giudicato della sentenza o dal provvedimento definitivo che ha disposto l'archiviazione, sono decorsi:

          a) cinque anni, se la pena inflitta è pari o inferiore a quindici anni;

          b) dieci anni, se la pena inflitta è superiore a quindici anni;

          c) cinque anni, in caso di assoluzione, di non luogo a procedere, di non doversi procedere o di archiviazione.

      2. Decorsi i termini di cui al comma 1, è vietata la pubblicazione dell'immagine delle persone indicate al medesimo comma 1 e dei loro congiunti.
      3. Chiunque viola il divieto di cui ai commi 1 e 2 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a 516 euro.

 

Pag. 9

Art. 2.
(Esclusioni).

      1. Il divieto previsto dall'articolo 1 non si applica se sussiste un interesse pubblico attuale alla pubblicazione o al trattamento ovvero se la pubblicazione o il trattamento sono preventivamente autorizzati dal Ministro della giustizia.
      2. Sono sempre consentiti la pubblicazione o il trattamento degli atti, delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 1, se la persona sottoposta al procedimento penale presta per iscritto il proprio consenso al trattamento o alla pubblicazione.
      3. In caso di pluralità di condannati, il divieto di cui all'articolo 1 non si applica soltanto se il consenso è rilasciato per iscritto da ciascuno di loro. In caso di pluralità di persone sottoposte al procedimento penale, sono sempre consentiti la pubblicazione o il trattamento degli atti, delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 1, se la persona nei cui confronti siano stati pronunciati una sentenza di assoluzione, di non luogo a procedere, di non doversi procedere o un provvedimento di archiviazione vi abbia acconsentito per iscritto. In tal caso, nella pubblicazione o nel trattamento deve essere omesso ogni riferimento alle altre persone sottoposte al medesimo procedimento penale che non abbiano prestato analogo consenso.
      4. Il divieto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), non si applica in relazione alla persona che ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, al delinquente o al contravventore abituale o professionale.
      5. Il divieto previsto dall'articolo 1 non si applica in relazione alle persone che esercitano o hanno esercitato funzioni pubbliche, sempre che le notizie o i dati abbiano rilievo attuale sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
      6. Il trattamento dei dati giudiziari di cui al comma 1 dell'articolo 1 è sempre consentito ove sia necessario per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per

 

Pag. 10

esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

Art. 3.
(Sanzioni disciplinari, compensazione pecuniaria e risarcimento del danno).

      1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale, la violazione del divieto previsto dall'articolo 1 costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da un impiegato dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
      2. D'ufficio o su istanza di chiunque vi abbia interesse, il procuratore della Repubblica presso il giudice competente per il procedimento cui gli atti, le informazioni o i dati di cui all'articolo 1 si riferiscono informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare di ogni violazione del divieto commessa dalle persone indicate dal comma 1 del presente articolo.
      3. Ogni violazione del divieto previsto dall'articolo 1 obbliga il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, devono rispondere del fatto di lui alla compensazione pecuniaria pari a 25.000 euro, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 4.
(Rinvio all'articolo 114 del codice di procedura penale).

    1.  Ai fini di cui all'articolo 114 del codice di procedura penale, è sempre vietata la pubblicazione di atti e di immagini del procedimento penale oltre i termini e al di fuori dei casi previsti dalla presente legge.

 

Pag. 11

Art. 5.
(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

      1. Al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 11, comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «comunque nel rispetto dei termini e delle disposizioni stabilite dalla legge in materia di diritto all'oblio dei soggetti sottoposti a procedimento penale»;

          b) all'articolo 24, comma 1, sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dalla legge in materia di diritto all'oblio dei soggetti sottoposti a procedimento penale»;

          c) all'articolo 27, comma 1, dopo la parola: «consentito» sono inserite le seguenti: «nei limiti previsti dalla legge in materia di diritto all'oblio dei soggetti sottoposti a procedimento penale»;

          d) all'articolo 137, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 si applicano le disposizioni della legge in materia di diritto all'oblio dei soggetti sottoposti a procedimento penale»;

          e) all'articolo 139, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

      «5-bis. Il Garante propone al Consiglio le modificazioni o integrazioni al codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche per l'adeguamento alle disposizioni della legge in materia di diritto all'oblio dei soggetti sottoposti a procedimento penale.
      5-ter. Il Consiglio è tenuto a recepire le modificazioni o integrazioni di cui al comma 5-bis entro sei mesi dalla proposta del Garante.
      5-quater. In caso di mancata adozione da parte del Consiglio delle modificazioni

 

Pag. 12

o integrazioni di cui al comma 5-ter, si applicano le disposizioni del comma 3».

Art. 6.
(Entrata in vigore).

      1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il 1o gennaio 2008. A decorrere da tale data, esse si applicano anche alle violazioni relative a trattamenti o pubblicazioni che, ancorché antecedenti, non siano stati adeguati alla disciplina prevista dalla presente legge.